Faq Domande Frequenti - AICPE
FAQ
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Domande sulla Piattaforma
Quanto dura il preventivo Generato?
Il preventivo ha validità 30 giorni.
E’ possibile annullare un preventivo dopo aver scelto e confermato un metodo di pagamento?
Per annullare il preventivo è necessario scrivere una mail alla casella di posta dedicata aicpe@aon.it
Cosa devo fare se non riesco ad accedere con Username e Password?
Può mandare una mail a aicpe@aon.it per la richiesta dell’username. Per recuperare la password invece dovrà cliccare su “recupera password”
Dove trovo le istruzioni di pagamento?
Potrà pagare ma mezzo di carta di credito o bonifico tramite le coordinate bancarie poste sul modulo generato durante la compilazione del questionario.
Cosa fare se il preventivo è andato in riservato compagnia?
Scrivere alla casella mail dedicata aicpe@aon.it chiedendo di quotare il rischio con n. di preventivo e nome e cognome del richiedente.
Domande sulle Garanzie di Polizza
Cos’è la Retroattività?
La retroattività è la copertura retroattiva, per tutte le richieste di risarcimento che vengano avanzate durante il periodo di efficacia del contratto relative eventi dannosi verificatisi negli anni precedenti. La convenzione AICPE prevede retroattività illimitata.
Cos’è la Postuma?
La Postuma è la copertura ulteriore, che si può attivare in caso di cessazione dell’attività professionale, per tutte le richieste di risarcimento per eventi dannosi che dovessero pervenire all’assicurato od ai suoi eredi. La convenzione AICPE prevede 10 anni di postuma, come dispone la Legge Gelli, è facoltativa e può essere acquistata dall’assicurato od in caso di decesso dai suoi eredi mediante il pagamento di un premio pari al 100% dell’ultimo premio pagato.
Quando parte la Copertura?
La decorrenza della polizza sarà quella scelta in sede di compilazione del questionario online, la polizza ha efficacia dalle ore 24 della data di pagamento previa restituzione del modulo di proposta sottoscritto.
Quanto dura la Polizza?
La data di scadenza indicata nel Certificato di Assicurazione è sempre coincidente con il 31 dicembre immediatamente successivo alla data di decorrenza del Certificato stesso.
Per l’Assicurato/Aderente la garanzia decorre dalle ore ventiquattro del giorno indicato nel certificato di Adesione, se in quel momento il premio è pagato; in caso diverso decorre dalle ore ventiquattro del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto. Il premio è interamente dovuto e determinato per periodi di assicurazione di un anno. Le adesioni “infra-mese” sono conteggiate come mese intero. La scadenza della Polizza è fissa al 31/12; sono previste finestre di ingresso mensile, con premio calcolato in 12mi per ciascun mese di copertura, inoltre è prevista la possibilità di richiedere il pagamento semestrale per le adesioni dal 31/12 al 30/04.
Il Premio potrà essere frazionato in due rate: la prima metà del premio dovrà essere corrisposto alla data di adesione, la seconda metà dovrà essere versata entro il 30/06. Coloro che aderiscono dal 01/05 non potranno frazionare il premio in due rate e pagheranno l'equivalente in 12mi del premio annuale. Se si è scelto di pagare il premio in due rate, la seconda rata di premio di importo pari alla prima, è comunque dovuta e deve essere pagata entro il 30/07. Se il pagamento della seconda rata non verrà effettuato entro tale data, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto (v. art. 1901 Codice Civile). Il certificato che verrà emesso sarà unico per l’intera annualità.
Il premio lordo di polizza viene determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è quindi dovuto
per intero, anche nel caso in cui sia stato concesso il suo frazionamento.
Come Disdettare la polizza
La presente Convenzione non prevede il Tacito rinnovo, quindi basta inviare una mail a aicpe@aon.it sottoscrivendo la propria volontà di non rinnovare la polizza.
Cos’è il Recesso per ripensamento?
L’Assicurato/Aderente dispone di 14 giorni di tempo per esercitare il diritto di recesso per ripensamento senza doverne indicare il motivo. Il termine per esercitare il diritto di recesso per ripensamento decorre: dalla trasmissione all’Intermediario del Modulo di Adesione debitamente sottoscritto dall’Assicurato/Aderente; Oppure dal pagamento del Premio all’Intermediario; a seconda di quale dei due avviene prima. Per poter usufruire del "diritto di ripensamento", l’Assicurato/Aderente deve comunicare la propria decisione all'Intermediario via email o raccomandata con ricevuta di ritorno dichiarando di non aver ricevuto richieste di risarcimento nel periodo di tempo a disposizione.
Cosa fare in caso di variazione del rischio?
Darne tempestiva comunicazione al Broker alla casella mail dedicata aicpe@aon.it. Nell’ambito delle combinazioni di copertura previste dalla Convenzione, se la variazione di rischio deriva da un cambiamento dell’attività professionale svolta dall’Assicurato/Aderente che comporta l’applicazione di un premio differente, il premio in corso rimane invariato fino alla scadenza del periodo di efficacia della copertura, fermo l’obbligo di provvedere all’adeguamento per il successivo periodo. In questo frangente la copertura è automaticamente operante per il nuovo rischio variato.
Domande sulla Copertura RC Colpa Grave + RC Professionale
Cosa si intende per Colpa Grave in struttura Sanitaria Pubblica
Se l’Assicurato/Aderente ricopre la qualifica di dipendente pubblico del Servizio Sanitario Nazionale, Generali Italia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato/Aderente, fino a concorrenza delle somme riportate sul Certificato di Adesione di quanto questi è tenuto a rimborsare all’Erario a seguito di sentenza definitiva pronunciata dalla Corte dei Conti con accertamento della colpa grave dell’Assicurato/Aderente in relazione a danni dallo stesso involontariamente cagionati a terzi per morte o lesioni personali (in seguito denominati danni corporali) e distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) per errori personalmente commessi nell’esercizio dell’attività assicurata, esercitata, come dipendente pubblico del Servizio Sanitario Nazionale in strutture sanitarie facenti capo al sistema sanitario pubblico nazionale, compresa l’attività professionale eventualmente esercitata in regime intra moenia in conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti.
Cosa si intende per Colpa Grave e Rc Professionale in struttura Sanitaria Privata
Se l’Assicurato/Aderente esercita la sua professione presso struttura sanitaria privata , come dipendente della struttura stessa e/o in regime libero professionale ma senza assunzione di obbligazioni contrattuali nei confronti dei pazienti, Generali Italia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato/Aderente, fino a concorrenza delle somme indicate sul Certificato di Adesione, di quanto questi è tenuto a rimborsare a seguito di sentenza definitiva pronunciata dal Giudice competente con accertamento della colpa grave dell’Assicurato/Aderente in relazione a danni corporali o materiali dallo stesso involontariamente cagionati a terzi per errori personalmente commessi nell’esercizio dell’attività assicurata.
Cosa si intende per RC Professionale
Generali Italia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato/Aderente fino a concorrenza delle somme indicate sul Certificato di Adesione di quanto questi è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per morte o lesioni personali (in seguito denominati danni corporali) e per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali), involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di errori personalmente commessi nell’esercizio della professione oggetto del contratto in qualità di libero professionista compresa quella esercitata in regime “extramoenia”.
Cosa si intende per RC Patrimoniale relativa al trattamento dei dati personali
Generali Italia si obbliga, altresì, a tenere indenne l’Assicurato/Aderente di quanto questi è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai pazienti, in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dei pazienti stessi. La garanzia è valida se il trattamento dei dati personali predetti è strettamente strumentale allo svolgimento dell’attività professionale esercitata dall’Assicurato/Aderente.
Assicurazione Tutela Legale
Quanto dura il preventivo Generato?
Il preventivo ha validità 30 giorni.
Cosa devo fare se non riesco ad accedere con Username e Password?
Può mandare una mail a aicpe@aon.it per la richiesta dell’username. Per recuperare la password invece dovrà cliccare su “recupera password”
E’ possibile annullare un preventivo dopo aver scelto e confermato un metodo di pagamento?
Per annullare il preventivo è necessario scrivere una mail alla casella di posta dedicata aicpe@aon.it
Quale tipo di copertura prevede la polizza di Tutela Legale?
La polizza prevede l’indennizzo, nei limiti del massimale e delle condizioni previste, delle spese relative all’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell’assicurato, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.
Quando parte la Copertura?
La decorrenza della polizza sarà quella scelta in sede di compilazione del questionario online, la polizza ha efficacia dalle ore 24 della data di pagamento previa restituzione del modulo di proposta sottoscritto.
Qual è la durata della polizza Tutela Legale?
La polizza ha una durata annuale con tacito rinnovo e scadenza fissa al 31/12 di ogni anno.
Il premio annuo lordo pattuito per il massimale prescelto dovrà essere versato interamente qualora il certificato sia di durata inferiore ad un anno ma superiore a sei mesi; se, invece, la durata del certificato non supera i sei mesi, il premio annuo lordo pattuito per il massimale prescelto sarà pari al 50%.
Per quanto sopra per le adesioni dal 01/07 il premio da corrispondere sarà pari al 50% del premio annuo.
Come posso disdirla?
Se vuoi disdire la tua polizza ti chiediamo di scriverci all’indirizzo aicpe@aon.it almeno 60 giorni prima della scadenza.
Diversamente la polizza si rinnova per un altro anno.
Dove trovo le istruzioni di pagamento?
Potrà pagare a mezzo carta di credito o bonifico tramite le coordinate bancarie poste a pagina 4 del modulo generato durante la compilazione del questionario.
Quanto tempo ho a disposizione per rinnovare la polizza Tutela Legale dopo la scadenza?
Dopo la scadenza della polizza, hai a disposizione 30 giorni per rinnovarla.
Allo scadere dei 30 giorni, la garanzia resta sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto
La polizza di Tutela Legale prevede la retroattività della garanzia?
La polizza di Tutela Legale è operante per la retroattività solo nell’ambito della Clausola COVID-19. Per le restanti garanzia è invece prevista la clausola di continuità con la polizza precedente a condizione che si verificano contestualmente tutti i presupposti previsti dalle condizioni di polizza.
La polizza Tutela Legale prevede un periodo di ultrattività?
La copertura assicurativa sussiste per i sinistri insorti durante la validità della polizza ROLAND e denunciati a ROLAND entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della polizza. Se la polizza ha una durata complessiva superiore a tre anni, il periodo di cui sopra si estende a 36 (trentasei) mesi dalla cessazione del contratto.
Cosa fare in caso di variazione del rischio?
Darne tempestiva comunicazione al Broker alla casella mail dedicata aicpe@aon.it.
Se, successivamente alla stipula del contratto, il contraente o la società coassicurata modificano l’attività tutelata nel contratto d’assicurazione o ne aggiungono una ulteriore, la garanzia si estende immediatamente anche a questa, nei limiti del contratto. Entro la prima scadenza annuale successiva alla variazione, questa dovrà essere portata a conoscenza di ROLAND per iscritto ai fini della modifica/integrazione del contratto.
Cos’è il Recesso per ripensamento?
L’Assicurato/Aderente dispone di 14 giorni di tempo per esercitare il diritto di recesso per ripensamento senza doverne indicare il motivo. Il termine per esercitare il diritto di recesso per ripensamento decorre: dalla trasmissione all’Intermediario del Modulo di Adesione debitamente sottoscritto dall’Assicurato/Aderente; Oppure dal pagamento del Premio all’Intermediario; a seconda di quale dei due avviene prima. Per poter usufruire del "diritto di ripensamento", l’Assicurato/Aderente deve comunicare la propria decisione all'Intermediario via email o raccomandata con ricevuta di ritorno dichiarando di non aver ricevuto richieste di risarcimento nel periodo di tempo a disposizione.